
L’Unione europea si è posta un obiettivo: ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Questo impegno riflette la crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e l’urgenza di prendere misure decisive per affrontare questa sfida globale.
Per raggiungere questo obiettivo, l’UE ha introdotto il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), anche detto Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere. Questo meccanismo è stato progettato per affrontare un problema cruciale noto come “delocalizzazione delle emissioni di carbonio”.
La delocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando le imprese trasferiscono la loro produzione in Paesi con regolamentazioni ambientali meno restrittive rispetto all’UE. Questo comportamento può vanificare gli sforzi dell’UE per ridurre le emissioni di CO2, poiché le emissioni vengono semplicemente spostate altrove anziché ridotte globalmente.
Il CBAM prevede l’imposizione di una tassa sui beni che producono CO2 , inizialmente solo per i prodotti più inquinanti tra cui il cemento, l’energia elettrica, i fertilizzanti minerali e chimici, i prodotti in ferro e acciaio, i prodotti in alluminio e anche l’idrogeno, con la possibilità di ampliare l’elenco in futuro.
Per ottenere lo status di dichiarante CBAM, gli interessati dovranno inoltrare una richiesta all’autorità competente dello Stato di appartenenza che provvederà ad effettuare i necessari controlli, ed iscrivere l’importatore nell’apposito registro CBAM entro 15 giorni.
L’implementazione del regolamento avverrà in due fasi:
- Fase Transitoria: Inizierà il 1° ottobre 2023, durante la quale gli operatori economici dovranno solo dichiarare le emissioni delle loro importazioni senza effettuare pagamenti finanziari. Questo periodo darà il tempo agli importatori di adattarsi alle nuove regole. Durante il periodo di transizione, gli importatori o i rappresentanti indiretti dovranno dichiarare le emissioni di carbonio dei prodotti importati su base trimestrale, indicando:• quantitativi importati
• emissioni dirette
• emissioni indirette
• prezzo della CO2 all’esteroIn caso di informazioni o dati incompleti potranno essere richieste, da parte dell’autorità nazionale integrazioni alle informazioni rese. Già in questa fase è comunque previsto un regime sanzionatorio nelle ipotesi in cui l’importatore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dal regolamento.
- Fase Attuativa: Inizierà il 1° gennaio 2026, quando il CBAM diventerà completamente operativo. Gli importatori dovranno dichiarare le emissioni legate al processo produttivo e, se superiori agli standard europei, dovranno acquisire certificati di emissione al prezzo del carbonio nell’UE.
La Commissione europea ha pubblicato una guida per l’applicazione pratica delle regole e sta sviluppando strumenti informatici per semplificare i calcoli necessari. Inoltre, sono previsti programmi di formazione, webinar e tutorial per sostenere le imprese durante questa fase di transizione.
Gli importatori avranno il compito di raccogliere dati a partire dal 1° ottobre, ma avranno tempo fino al 31 gennaio 2024 per presentare la loro prima dichiarazione.
Il CBAM rappresenta un importante strumento nella strategia dell’UE per combattere il cambiamento climatico. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla corretta implementazione e dalla cooperazione tra le nazioni nel perseguire obiettivi comuni di sostenibilità ambientale.









