Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto modifiche significative allo Statuto del contribuente, nell’ambito della delega generale al Governo per la riforma fiscale. Tra gli obiettivi principali vi è la definizione di una disciplina organica del contraddittorio in materia tributaria.

L’art. 6-bis, intitolato “Principio del contraddittorio”, è stato inserito per istituire un obbligo specifico di contraddittorio amministrativo.

La circolare n. 17.01.2024, n. 2, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, fornisce indicazioni sul contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale.

A differenza della disposizione precedente, il nuovo art. 6-bis dello Statuto stabilisce un termine di almeno 60 giorni per consentire al contribuente di presentare eventuali controdeduzioni o di accedere ed ottenere copia degli atti del fascicolo. Questo nuovo testo non menziona esplicitamente il termine derogatorio di 30 giorni previsto nell’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990 in materia doganale.

L’ ADM chiarisce che le procedure di controllo doganale, inclusa la procedura di accertamento, sono regolate dalle norme del Codice doganale dell’Unione Europea, anche per quanto riguarda il contraddittorio (“diritto di essere sentiti”) e i relativi tempi.

Il principio del primato del diritto dell’Unione Europea richiede che tutte le norme nazionali siano conformi alle norme dell’Unione, indipendentemente dall’ordine cronologico di adozione. Di conseguenza, le autorità e i tribunali nazionali devono disapplicare le disposizioni nazionali in contrasto con le norme dell’Unione.

In questo caso specifico, in virtù del primato della normativa dell’Unione (come stabilito dall’art. 8 del regolamento delegato UE n. 2015/2446) sulla normativa nazionale, anche se questa è stata adottata successivamente, le disposizioni dell’Unione continueranno ad essere applicate.