
LUnione europea, lo scorso 16 maggio, ha introdotto un nuovo dazio ambientale sulle importazioni dei prodotti realizzati dalle industrie più inquinanti dei Paesi extra-UE. Questo dazio, chiamato CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), rappresenta un tributo doganale che sarà applicato a prodotti come cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio.
Questa misura fa parte del pacchetto legislativo “Fit for 55” e mira a raggiungere l’obiettivo dell’Unione europea di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, per ottenere un’Unione climaticamente neutra entro il 2050.
Il CBAM è considerato essenziale per contrastare il “dumping ecologico”, cioè la delocalizzazione della produzione in Paesi che permettono alte emissioni di gas serra.
L’Unione europea ha regole rigorose sulle emissioni di CO2 e il CBAM cerca di eliminare la differenza di costi di produzione tra le aziende extra-UE, affrontando il minor impegno di alcuni Paesi terzi nel contrasto alle emissioni di carbonio. Questa misura vuole anche incentivare il rientro nell’Unione europea di importanti filiere produttive, favorendo il fenomeno del back-shoring.
Gli operatori commerciali dovranno prepararsi al CBAM tracciando accuratamente la filiera produttiva e selezionando fornitori attenti all’ambiente. Sarà necessario considerare non solo le emissioni dirette generate dalla produzione dei beni CBAM, ma anche le emissioni indirette prodotte dall’elettricità utilizzata durante la fabbricazione.
Attualmente, il CBAM si applica a settori come energia elettrica, alluminio, tubi, cisterne, elementi per l’edilizia e altri materiali metallici. Tuttavia, la Commissione europea sta valutando l’estensione di queste misure ad altri beni a rischio di delocalizzazione delle emissioni di carbonio, come parti in acciaio o plastica, automobili, macchine, dispositivi elettronici e giocattoli.
L’implementazione del CBAM avverrà in due fasi per garantire una transizione graduale.
La prima dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 in cui gli importatori UE dovranno adempiere ai nuovi obblighi di conformità e quindi dovranno comunicare alla Commissione europea le quantità di merci CBAM importate, le emissioni incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio pagato nel Paese di origine.
La seconda dal 1° gennaio 2026, il CBAM sarà pienamente operativo e gli importatori saranno obbligati ad acquistare certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati. Tuttavia, le importazioni dei prodotti già soggetti al pagamento dell’EU ETS (sistema europeo di scambio delle quote di emissione) sono escluse dall’applicazione del CBAM.
Il regolamento UE 956/2023 prevede anche sanzioni in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM. L’importo delle ammende sarà equivalente a quello previsto dal meccanismo EU ETS nel caso in cui l’omissione sia attribuibile a un dichiarante autorizzato CBAM. Le sanzioni saranno ancora più elevate nel caso in cui le merci vengano introdotte nell’Unione europea da un soggetto diverso da un dichiarante autorizzato.
Il CBAM rappresenta un’importante misura per contrastare le emissioni di carbonio e promuovere una produzione più sostenibile. L’Unione europea sta adottando queste politiche per garantire un futuro più pulito ed eco-sostenibile. Gli operatori commerciali dovranno prepararsi adeguatamente e rispettare le nuove regole per continuare a operare nell’ambito del commercio internazionale.









